CAVALESE (TN), TERMINI FRUIZIONE LICENZA ORDINARIA NON IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE.

COMUNICATO STAMPA, 20.12.2021 DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI
 
Questa O.S. si vede costretta a tornare in argomento, sottoponendo all’attenzione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al quale è stato già chiesto di intervenire in merito, per porre fine alle iniziative personali intraprese dal comandante della Compagnia CC di Cavalese (TN) in materia di licenze e permessi, che sicuramente vanno ad incidere negativamente sul benessere del personale.
Da quanto appreso, dalla Segreteria Provinciale, con ulteriore nota del 18 u.s., che fa seguito a un pregresso intervento del 21/05/2021, il predetto comandante, Ten. Col. Enzo Molinari, ha reiterato la sua personale iniziativa a discapito del benessere del personale, sui termini di fruizione della licenza ordinaria residua riferita agli anni precedenti e pare abbia imposto dei termini più ristretti rispetto al dettato di cui alla nota pubblicazione C-14 “compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” – edizione 2004.
Da quanto appreso con la suddetta nota, al personale dipendente dalla Compagnia Cc di Cavalese, è stato imposto di fruire la licenza residua degli anni precedenti entro il mese di marzo 2022. Un limite temporale che non trova riscontro con la normativa vigente, che discende dall’ultimo rinnovo contrattuale emanato con il DP.R. n. 39/2018 che all’art. 26 comma 1 prevede che qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i DICIOTTO mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza. Si aggiunge altresì che a causa della Pandemia, l’art. 259 comma 6 del D.L. 34/20 stabilisce che qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid 19, non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’art. 19 della Legge 183/10, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua é fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
L’iniziativa del Comandante della Compagnia CC di Cavalese, non trova riscontro in alcuna disposizione superiore ed appare molto grave.
Questa O.S., sempre attenta e pronta a segnalare ogni errata interpretazione della norma, che potrebbe comportare una violazione dei diritti che ricadono nella sfera del benessere del personale, intende ricordare al citato comandante, ed a tutti quelli che hanno la medesima visione in ordine alla fruizione dei riposi e delle licenze, che la materia è ben disciplinata dalla richiamata pubblicazione C-14, e che detti diritti, basilari e fondamentali, quali riposi e licenze, essendo tutelati dall’art. 36 della Costituzione, vanno trattati con la dovuta considerazione e oculatezza, attesa la delicatezza della materia che discende da norma di rango costituzionale, che incide tra l’altro anche sulle dinamiche familiari e personali di ogni singolo militare. Nuovo Sindacato Carabinieri #ilsindacatodelcarabiniere www.carabinierinsc.it
 

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