Statuto del Nuovo Sindacato dei Carabinieri
Approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27/11/2024
TITOLO I - Costituzione e scopi del N.S.C. Nuovo Sindacato dei Carabinieri
Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede
- Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI รจ costituito tra il personale in servizio (anche in ausiliaria) di ogni ruolo e categoria dellโArma dei Carabinieri aderente al presente Statuto, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princรฌpi previsti dallโarticolo 52 della Costituzione.
- Il logo grafico del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI รจ riprodotto nellโallegato A) del presente statuto ed รจ sempre accompagnato dalla dizione โN.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERIโ.
- La sigla e il simbolo N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI appartengono esclusivamente allโassociazione medesima e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.
- La sede centrale del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI รจ a Roma in Via San Nicola da Tolentino n.15, 00187 Roma, presso โCofoundry Coworkingโ.
- Il presente Statuto si articola in ossequio ai disposti dettati dalla Legge 46/2022 e s.m.i..
Articolo 2 - Finalitร
1. Il N.S.C. โ Nuovo Sindacato dei Carabinieri non persegue fini di lucro, รจ soggetto a rendiconti annuali e, senza interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi, persegue le seguenti finalitร :
- a) promuovere, attuare e favorire la democraticitร e la neutralitร (ex artt. 97 e 98 della Costituzione) delle Forze armate e degli organi, centrali e periferici, che la compongono;
- b) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede โ sindacale, sociale, storica, giurisdizionale ed amministrativa โ gli interessi collettivi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, di immagine, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti allโArma dei Carabinieri, di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero;
- c) rappresentare gli interessi collettivi del personale dellโArma dei Carabinieri, in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale o morale della categoria nonchรฉ dinnanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;
- d) salvaguardare lโindipendenza e lโautonomia del N.S.C. โ Nuovo Sindacato dei Carabinieriย da qualsiasi condizionamento esterno ed interno nonchรฉ lโestraneitร alle competizioni politiche e amministrative;
- e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietร finalizzate a concretizzare il miglioramento e lโarmonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici nonchรฉ sinergie culturali e professionali per una coordinata operativitร interforze, fermo restando il divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;
- f) promuovere la solidarietร , lโetica professionale, il prestigio, la professionalitร del personale dellโArma dei Carabinieri, la trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli organismi sociali, la proiezione culturale internazionale finalizzata ad omogeneizzare i trattamenti economici e normativi e la formazione del dipendente pubblico;
- g) garantire lโelettivitร delle cariche e la tutela degli interessi collettivi di tutti gli iscritti.
2. ร esclusa dalle competenze e dalle finalitร statutarie la trattazione di materie afferenti allโordinamento militare, allโaddestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonchรฉ allโimpiego del personale in servizio.
3. Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERIย รจ estraneo alle competizioni politiche e amministrative di qualsiasi livello. ร fatto divieto alย N.S.C. โ NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERIย ed ai suoi iscritti di aderire ad altre associazioni sindacali non militari.
4. Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERIย opera nel rispetto dei princรฌpi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princรฌpi di coesione interna, neutralitร , efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
5. Il presente statuto รจ improntato ai seguenti princรฌpi:
- a) democraticitร dellโorganizzazione sindacale ed elettivitร delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
- b) neutralitร ed estraneitร alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- c) assenza di finalitร contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
- e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge n. 46/2022 e s.m.i..
ย
6. Al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERIย รจ fatto divieto di:
- a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti allโArma dei carabinieri;
- b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
- c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piรน categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria non deve superare il limite del 75 per cento degli iscritti;
- e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o piรน categorie di personale, specialitร , Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
- f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
- g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
- h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unitร o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dellโeconomia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilitร sostenibili;
- i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della legge n. 46/2022 e s.m.i. o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.
Articolo 3 - Indipendenza e Autonomia
- Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERIsalvaguarda lโindipendenza e lโautonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertร di associazione sindacale democratica tra i dipendenti delle Forze Armate.
- Esso si amministra e persegue le proprie finalitร nella piรน assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione esterna e/o organica alla pubblica amministrazione.
Articolo 4 - Adesioni e Cooperazione
- Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, al fine esclusivo di realizzare le finalitร statutarie, puรฒ confrontarsi con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri, nonchรฉ con libere associazioni culturali apartitiche finalizzate alla soluzione di problemi del personale.
- Puรฒ altresรฌ cooperare con altre associazioni nazionali o straniere, le cui finalitร coincidano con i principi statutari e con gli interessi professionali dei dipendenti dellโArma dei Carabinieri.
- Gli iscritti al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI non possono aderire ad altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
- Lโadesione al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI รจ libera, volontaria e individuale ed รจ preclusa ai militari di truppa di cui allโarticolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.
Articolo 5 - Competenze
- Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che lโadesione allโassociazione non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
- Sono di competenza del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI le materie afferenti:
- ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonchรฉ allโarticolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 dello stesso articolo;
- allโassistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- allโinserimento nellโattivitร lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermitร contratte in servizio e per causa di servizio;
- alle pari opportunitร ;
- alle prerogative sindacali di cui allโarticolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- agli spazi e alle attivitร culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
- ร esclusa dalla competenza del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI la trattazione di materie afferenti allโordinamento militare, allโaddestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonchรฉ allโimpiego del personale in servizio.
- In relazione alle materie di cui al comma 2, il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI puรฒ:
- presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sullโapplicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esso eventualmente ritenute opportune;
- essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- chiedere di essere ricevuto dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Articolo 6 - Cariche Direttive
- Le cariche sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di paritร di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti allโassociazione stessa.
- Lโeleggibilitร รจ subordinata a quanto previsto dalle normative di riferimento di cui alla Legge 46/2002 e s.m.i. e a quanto introdotto dal c.o.m..
- Non possono essere iscritti coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- La durata delle cariche di cui al comma 1 รจ di quattro anni e non puรฒ essere frazionata. Non รจ consentita la rielezione per piรน di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
- Nessun militare puรฒ essere posto in distacco sindacale per piรน di cinque volte.
- I rappresentanti del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI svolgono lโattivitร sindacale fuori dal servizio.
- Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI puรฒ procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata nonchรฉ al Ministero della difesa e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative sono comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Sono vietati lโutilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonchรฉ il loro utilizzo in forma frazionata.
- I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare piรน di tre anni. Nessun militare puรฒ essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piรน di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
- I dirigenti che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nellโautoritร deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalitร del servizio.
- ร vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
- Lโeffettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni allโautoritร individuata ai sensi del comma 10 da parte del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI.
- I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificitร delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
- Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo รจ corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennitร e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati allโeffettivo svolgimento delle prestazioni.
TITOLO II - Organizzazione territoriale e centrale
Articolo 7 โ Organizzazione
- Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERIรจ strutturato nei seguenti livelli territoriali:
- a) organizzazione Locale;
- b) organizzazione Provinciale;
- c) organizzazione Regionale;
- d) organizzazione Nazionale.
Articolo 8 โ Strutture Organizzative Territoriali
- Le strutture territoriali del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi:
- a) la Segreteria di Sezione;
- b) il Consiglio Provinciale;
- c) la Segreteria Provinciale;
- d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti per le Segreterie dotate di autonomia amministrativa sulla scorta della valutazione annuale, da parte della Segreteria Nazionale, del numero di iscritti sul relativo territorio;
- e) il Consiglio Regionale;
- f) la Segreteria Regionale;
- g) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
- Le articolazioni periferiche si relazionano con le articolazioni dellโamministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
- Le articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, elaborano studi, propongono iniziative e soluzioni e svolgono ogni opportuna attivitร di intervento, sviluppo e promozione nelle seguenti materie:
- a) informazione e consultazione degli iscritti;
- b) esercizio delle prerogative sindacali di cui allโarticolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con lโamministrazione di riferimento.
Articolo 9 โ Struttura Organizzativa Centrale
- La struttura centrale delย S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI รจ composta dai seguenti organi:
- a) il Congresso Nazionale
- b) lโUfficio di Presidenza;
- c) la Segreteria Nazionale;
- d) gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali;
- e) il Direttivo Nazionale;
- f) il Consiglio Nazionale;
- g) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
TITOLO III - Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali
Articolo 10 โ La Segreteria di Sezione
- La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI. Essa assume la denominazione della localitร ove viene costituita.
- La Segreteria Sezionale รจ composta:
- a) dal Segretario della Sezione e dal Vice Segretario di Sezione, con funzioni vicarie, eletti mediante congresso locale indetto dal Segretario Provinciale su richiesta degli iscritti;
- b) nelle Sezioni Locali, oltre al Segretario di Sezione, per esigenze connesse al territorio ed al numero di iscritti, possono essere previsti piรน Vice Segretari, che sostituiscono il Segretario nel caso di assenza o impedimento.
- Il Segretario di Sezione:
- a) svolge lโattivitร di informazione e diffusione delle notizie sindacali con ogni opportuna iniziativa di comunicazione individuale e collettiva, sia personale che tramite lโimpiego di adeguati strumenti telematici, nel rispetto della legislazione vigente;
- b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
- c) cura il proselitismo ed il tesseramento;
- d) vigila ed รจ responsabile dellโosservanza dello Statuto.
Articolo 11 โ Il Consiglio Provinciale
- Il Consiglio Provinciale รจ organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e lโaltro e nel rispetto dei deliberati congressuali nazionali.
- Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dellโanno precedente ed il rendiconto preventivo per lโanno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale per lโapprovazione che, inderogabilmente, deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.
- Il Consiglio Provinciale si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno due volte lโanno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei propri componenti.
- Il Consiglio Provinciale รจ composto dalla Segreteria Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri puรฒ essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nellโambito provinciale รจ superiore a 350.
- Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui al precedente comma 4., viene stabilito allโinizio del Congresso.
Articolo 12 - La Segreteria Provinciale
- La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.
- Cura lโattivitร di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attivitร sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.
- Essa รจ responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di rendiconto preventivo e delle norme vigenti in materia.
- La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
- Nellโambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attivitร sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.
- La Segreteria Provinciale รจ composta:
- a) dal Segretario Generale Provinciale;
- b) dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto, con funzione di Vicario, che coadiuva il Segretario Generale Provinciale e lo sostituisce in caso di indisponibilitร ;
- c) dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 9, di cui uno con funzioni amministrative;
- Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 100 possono essere previsti 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti, di cui uno solo con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento e il numero dei Segretari Provinciali, di cui al co. 6 let. c. si eleva pertanto a dieci.
- Il Segretario Generale Provinciale รจ il rappresentante legale del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI a livello provinciale. Esso coordina lโattivitร dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.
Articolo 13 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
- Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti controlla lโamministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:
- a) la regolaritร nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) la documentazione dello stato patrimoniale.
- Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per lโapprovazione.
- Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti รจ composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti allโassociazione stessa.
- Il Presidente รจ eletto dai membri del Collegio, tra i membri stessi.
- Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno lโobbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo, a pena di nullitร . Della conservazione dei verbali del Collegio รจ responsabile il Segretario Generale Provinciale che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.
Articolo 14 - Il Consiglio Regionale
- Il Consiglio Regionale รจ organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.
- Esamina per lโapprovazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dellโanno precedente e il rendiconto preventivo per lโanno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.
- Il Consiglio si riunisce almeno due volte lโanno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.
- Esso รจ composto:
- a) dai componenti la Segreteria Regionale;
- b) dai Segretari Generali Provinciali;
- c) da un numero di Consiglieri non superiore a 21 per le Regioni fino a 4 province e 31 per le Regioni con numero di province superiore a 4, assicurando, comunque, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla lettera a. e b., viene stabilito allโinizio del Congresso.
Articolo 15 - La Segreteria Regionale
- La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed รจ responsabile dellโosservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del rendiconto preventivo e delle norme vigenti in materia.
- Essa รจ composta:
- a) dal Segretario Generale Regionale;
- b) dal Segretario Generale Regionale Aggiunto, con funzione di Vicario, che coadiuva il Segretario Generale Regionale e lo sostituisce in caso di indisponibilitร ;
- c) dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 9, di cui uno con funzioni amministrative.
- Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere previsti 2 Segretari Generai Regionali Aggiunti, di cui uno solo con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento e il numero dei Segretari Provinciali, di cui al co. 2 let. c. si eleva pertanto a dieci.
- Il Segretario Generale Regionale รจ il rappresentante legale del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI a livello regionale. Esso vigila ed รจ responsabile dellโosservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonchรฉ dellโattuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;
- Il Segretario Generale Regionale coordina le attivitร dei Segretari Generali Provinciali nellโambito del territorio di competenza.
Articolo 16 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla lโamministrazione regionale e verifica:
- a) la regolaritร nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) la documentazione dello stato patrimoniale.
- Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per lโapprovazione.
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti รจ composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti allโassociazione stessa.
- Il Presidente รจ eletto dai membri del Collegio, tra i membri stessi.
- Di ogni intervento del Collegio, i componenti redigono il verbale e lo sottoscrivono. Della conservazione dei verbali del Collegio รจ responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.
TITOLO IV - Composizione e Costituzione degli Organi Centrali
Articolo 17 โ LโUfficio di Presidenza
- LโUfficio di Presidenza รจ costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti che lo coadiuvano, tutti eletti dal Congresso Nazionale.
- La carica di Presidente รจ conferita elettivamente a chi possa dare, con il proprio operare e la propria storia, particolare lustro e risalto interno ed esterno al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI ed alle sue finalitร .
- Egli rappresenta lโunitร del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI ed รจ il garante dellโosservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici dellโassociazione medesima. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede.
- Il Presidente del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI prende parte, quale componente senza diritto di voto alle riunioni, della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale. Eโ membro del Direttivo Nazionale e presiede, inoltre, il Consiglio Nazionale.
- Unitamente al Segretario Generale, il Presidente del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI cura i rapporti con lโesterno, con le Istituzioni e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.
- Il Segretario Generale puรฒ delegare al Presidente la trattazione di questioni dโinteresse nazionale nonchรฉ specifici rapporti con lโAmministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.ย
Articolo 18 โ La Segreteria Nazionale
- La Segreteria Nazionale attua la politica del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attivitร delย N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERIย e il rapporto con le strutture territoriali.
- I membri della Segreteria Nazionale sono incaricati a rappresentare il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione nazionale di comparto.
- La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere dโurgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dellโorgano ordinario competente.
- I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.
- Essa รจ composta:
- a) dal Segretario Generale;
- b) da n. 2 Segretari Generali Aggiunti, di cui uno con funzioni di Vicario;
- c) da un massimo di 10 Segretari Nazionali, di cui uno con funzioni amministrative.
- Il Segretario Generale รจ il rappresentante legale del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI a livello nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attivitร necessarie a dare impulso e a realizzare le attivitร statutarie; coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi, eventuali deleghe; convoca e presiede la Segreteria Nazionale; coordina le attivitร della Segreteria Nazionale; convoca e presiede il Direttivo Nazionale.
- Il Segretario Generale รจ coadiuvato nelle attivitร previste dal precedente punto 6 dai Segretari Generali Aggiunti, tra cui il Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Ai Segretari Generali Aggiunti ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI cosรฌ come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
- La Segreteria Nazionale, oltre agli Uffici di cui allโarticolo 19, puรฒ istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze. I responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.
- I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dellโincarico ricevuto.
- Garantiscono lโinterazione tra le attivitร svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.
Articolo 19 โ Gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali
- In seno al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI sono istituiti lโUfficio Studi; lโUfficio Relazioni Esterne; lโUfficio Disciplina; lโUfficio Legale; lโUfficio Comunicazione ed Immagine; e lโUfficio Relazioni Internazionali, con la finalitร di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attivitร delย N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERIย in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono. La Segreteria Nazionale puรฒ istituire ulteriori uffici tematici ritenuti utili per la realizzazione del programma sindacale.
- Al fine di garantire lโattivitร di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, รจ altresรฌ istituito lโUfficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dallโinterno del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI verso gli organi di informazione.
- I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1 sono tutti eletti dalla Segreteria Nazionale tra i militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti allโN.S.C. che possiedono particolari capacitร professionali. La stessa Segreteria Nazionale puรฒ revocare lโincarico motivandolo.
- Su specifica delega del Segretario generale e nel rigoroso rispetto della stessa, i Responsabili degli Uffici di cui al punto 1 possono formulare dichiarazioni pubbliche a nome del N.S.C..
- Il responsabile dellโUfficio Comunicazione e Immagine detta la linea nazionale della comunicazione sindacale su mandato della Segreteria Nazionale, fermo restando che a tutti i dirigenti del N.S.C. รจ data facoltร di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
Articolo 20 โ Il Direttivo Nazionale
- Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, ed approva annualmente il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo.
- I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessitร di tutto il territorio.
- Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.
- Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte lโanno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.
- Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni di cui agli articoli 18, punto 8, e 19.
- I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attivitร statutarie a livello centrale anche singolarmente.
- Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti lโorganizzazione centrale e territoriale del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI.
- Il Direttivo Nazionale รจ composto:
- a) dallโUfficio di Presidenza;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dai Segretari Generali Regionali o, in caso di impossibilitร , dal Vicario o da altro delegato purchรฉ facente parte della medesima Segreteria Regionale;
- d) da un massimo di ulteriori 25 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI o che si distinguono per particolari capacitร e professionalitร .
- Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI ed il necessario coordinamento delle strutture in cui ilย N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERIย si articola.
Articolo 21 โ Il Consiglio Nazionale
- Il Consiglio Nazionale รจ lโorgano deliberativo della politica sindacale generale tra un Congresso e lโaltro.
- ร presieduto dal Presidente del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI e si riunisce almeno una volta lโanno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.
- Il Consiglio Nazionale รจ composto:
- a) dai componenti il Direttivo Nazionale;
- b) dai Segretari Generali Provinciali o, in caso di indisponibilitร , dal Vicario o da altro delegato purchรฉ facente parte della medesima Segreteria Provinciale;
- c) da un massimo di ulteriori 40 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERIo che si distinguono per particolari capacitร e professionalitร .
Articolo 22 โ Il Collegio Nazionale dei Probiviri
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri รจ il massimo organo di giurisdizione interna del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI.
- Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le conseguenti sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali e degli iscritti.
- ร titolare della potestร di convalida, di modifica e di revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza, รจ eletto dal Congresso Nazionale ed รจ composto:
- a) dal Presidente del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, che lo presiede;
- b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.
- I Probiviri sono tutti eletti tra i militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria.
Articolo 23 โ Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla lโamministrazione della struttura centrale e verifica:
- a) la regolaritร nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) la documentazione dello stato patrimoniale.
- Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per lโapprovazione da parte del Direttivo Nazionale.
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti รจ composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti allโassociazione stessa, oltre che, su valutazione del Congresso, da personalitร esterne a tali categorie.
- Il Presidente รจ eletto dai membri del Collegio, tra i membri stessi.
- Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresรฌ compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.
- Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI รจ finanziato esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attivitร di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Ilย N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERIย non puรฒ ricevere ereditร o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
TITOLO V - Elezioni, Congressi e Documentazione
Articolo 24 โ Elezioni e Congressi
- La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni quattro anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.
- Lโelezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI avvengono per mezzo di congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.
- Il regolamento congressuale dovrร essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e regolamentari.
- Allโapertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrร procedere alla elezione:
- a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;
- b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso;
- c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non piรน di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;
- d) la Commissione Elettorale, composta da non piรน di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.
Articolo 25 โ Elezioni presso le Segreterie di Sezione
- Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nellโambito delle Sezioni stesse e con le modalitร previste dal Regolamento.
- Gli iscritti della Sezione eleggono:
- a) il Segretario;
- b) il Vice Segretario della Sezione, in numero stabilito al punto 2 lett. a. e b. dellโarticolo 10;
- c) i delegati al Congresso Provinciale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.
Articolo 26 โ Il Congresso Provinciale
- Il Congresso Provinciale รจ composto:
- a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;
- b) dai delegati eletti dalle Sezioni locali.
- Il Congresso elegge:
- a) il Segretario Generale Provinciale con carica elettiva di Consigliere Regionale;
- b) i Segretari Generali Provinciali Aggiunti, in numero stabilito ai punti 6 lett. b. e 7 dellโarticolo 12, con carica elettiva di Consigliere Regionale;
- c) i Segretari Provinciali, in numero stabilito al punto 6 lettera c. dellโarticolo 12, con carica elettiva di Consigliere Regionale;
- d) il Consiglio Provinciale e i Consiglieri Provinciali, in numero stabilito al punto 4 dellโarticolo 11;
- e) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- f) i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.
Articolo 27 โ Il Congresso Regionale
- Il Congresso Regionale รจ composto:
- a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
- b) dai Segretari Generali Provinciali;
- c) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.
- Il Congresso Regionale elegge:
- a) il Segretario Generale Regionale;
- b) i Segretari Generali Regionali Aggiunti, in numero stabilito al punto 2, lett. b., e al punto 3 dellโarticolo 15;
- c) i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 2, lett. c. dellโarticolo 15;
- d) il Consiglio Regionale e i Consiglieri Regionali, in numero stabilito al punto 4 lett. c. dellโarticolo 14 in aggiunta ai Consiglieri Regionali eletti, quali Segretari Provinciali, nei Congressi Provinciali;
- e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui al punto 4 dellโarticolo 16;
- f) i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.
Articolo 28 โ Il Congresso Nazionale
- Il Congresso Nazionale รจ il massimo organo deliberante del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI e si riunisce ogni quattro anni.
- Fissa gli indirizzi politici del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, delibera le linee programmatiche da attuarsi nellโarco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che divengono vincolanti dal momento della loro approvazione.
- Il Congresso Nazionale รจ composto (con diritto di voto):
- a) dallโUfficio di Presidenza uscente;
- b) dalla Segretaria Nazionale uscente;
- c) dal Direttivo Nazionale uscente;
- d) dai Delegati eletti nei Congressi Regionali;
- e) dai Segretari Generali Provinciali e Regionali eletti.
- Esso elegge:
- a) il Presidente;
- b) i due Vice Presidenti;
- c) il Segretario Generale;
- d) i due Segretari Generali Aggiunti;
- c) i Segretari Nazionali;
- d) i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. d) dellโarticolo 20;
- e) i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 lett. c) dellโarticolo 21;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
TITOLO VI - Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture
Articolo 29 โ Designazione di rappresentanti sindacali
- La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove รจ prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano โ a maggioranza โ i propri rappresentanti sindacali del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, in modo da assicurarne:
- a) la rappresentativitร e la funzionalitร ;
- b) la competenza nelle materie da trattare;
- c) lโassoluta indipendenza del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI.
- Lโorgano designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere lโincarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dallโattivitร svolta
Articolo 30 โ Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti
Qualora, tra un Congresso e lโaltro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza diย un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previaย elezione da parte dei componenti dellโorgano statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali siย individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Consiglioย Nazionale.
Lโorgano che procede a quanto previsto dal punto 1, ha lโobbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti finoย alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:
- a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento รจ stato adottato dal Consiglio Provinciale;
- b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale.
La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali il provvedimento adottato dal Consiglioย Nazionale.
Articolo 31 โ Costituzione nuova struttura
Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari del N.S.C. โ NUOVO 575 SINDACATO CARABINIERI, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il 576 provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale. Dellโadozione del provvedimento รจ data comunicazione a 577 tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che รจ chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.
Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento รจ assunto dalla Segreteria Provinciale e 579 ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del 580 provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.
TITOLO VII - Incompatibilitร e Trasparenza
Articolo 32 โ Incompatibilitร
Lโincompatibilitร con il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, si determina in una delle condizioniย appresso riportate:
- a) la carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri รจ incompatibile con altre cariche a livelloย nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi รจย incompatibilitร con la carica di Presidente che peraltro presiede il Collegio.
- b) la carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale, dei Revisori dei Conti รจย incompatibile con altre cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale.
- c) lโiscrizione ad altre organizzazioni sindacali militari determina lโimmediata incompatibilitร con qualsiasiย carica ricoperta in seno al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI.
- d) la carica di componente della Segreteria Nazionale รจ incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterieย Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali, oltre che alla Responsabilitร diย Uffici, fatta eccezione per la materia Amministrativa (amministrazione/convenzioni) e la gestione delle Deleghe e lโUfficio Stampa e Comunicazione. In caso di nomina ad altra carica a seguito delle procedureย di cui al presente Statuto, lโinteressato procederร a comunicare al Segretario Generale, entro 48 oreย dallโelezione, lโaccettazione/rifiuto della nuova nomina, che comporterร la decadenza dallโulteriore caricaย incompatibile
Articolo 33 โ Trasparenza
Tutte le attivitร comunque svolte dagli organi componenti le strutture del N.S.C. โ NUOVO SINDACATOย CARABINIERI devono essere ispirate ai principi della democraticitร , della trasparenza, dellโonestร , della lealtร ,ย della chiarezza, di neutralitร delle Forze Armate e dellโautonomia da interessi personali e competizioni politiche eย amministrative.
ร assicurata la privacy degli iscritti ed ogni violazione รจ passibile di sanzione disciplinare.
TITOLO VIII - Sanzioni
Articolo 34 โ Sansioni
- Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi titolo, ricopra una carica o un incarico sindacale di qualsiasi livello, sono:
- a) il richiamo orale;
- b) il rimprovero scritto;
- c) sospensione temporanea, fino a sei mesi, della carica in seno alle strutture sindacali;
- d) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI;
- e)ย lโespulsione dal N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, accompagnata โ se del caso โ dalย divieto di reiscrizione.
- Nei confronti degli organi del N.S.Cย โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, possono altresรฌ essere adottati i seguenti provvedimenti:
- a) Lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture del N.S.C. โ NUOVO SINDACATOCARABINIERI;
- b) lo scioglimento ed il commissariamento della struttura sindacale.
La comunicazione allโorgano competente per la valutazione dellโinosservanza delle disposizioni che possono darย luogo allโapplicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie,ย avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del N.S.C. โ NUOVOย SINDACATO CARABINIERI.
Articolo 35 โ Richiamo e rimprovero scritto
La sanzione del richiamo orale si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali cheย abbiano commesso lievi negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave delleย norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dallโorgano superiore.
La sanzione del rimprovero scritto si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali cheย abbiano commesso negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle norme statutarie e/oย regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dallโorgano superiore ed aventi carattere di urgenza.
Competente ad irrogare la sanzione del richiamo รจ il Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale.ย Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
Articolo 35 bis โ Sospensione temporanea della carica in seno alle strutture sindacali
La sanzione della sospensione temporanea della carica in seno alle strutture sindacali, si applica agli iscritti che,ย nella carica rivestita, pur rappresentando il Nuovo Sindacato Carabinieri, hanno commesso violazioni alle normeย statutarie e o regolamentari, non hanno ottemperato alle direttive emanate dallโorgano superiore, o il loroย comportamento non si รจ attenuto a quanto previsto dallโart. 33.
Competente ad irrogare la sanzione della sospensione temporanea della carica, รจ il Collegio Nazionale dei Probiviri,ย su proposta del Segretario Generale Nazionale. Alla notifica per lโesecuzione del provvedimento, provvede laย Segreteria Nazionale a mezzo del Segretario Generale.
Superati i 90 giorni di sospensione decorrenti dallโavvenuta notifica allโinteressato, a seguito di valutazione diย eventuali ricorsi, si procede come quanto previsto al comma 3 dellโart. 40.
Articolo 36 โ Sospensione temporanea dalla posizione di iscritto
Si applica la sospensione, a seconda della gravitร della mancanza, agli iscritti ed ai componenti degli organi delleย strutture territoriali responsabili di accertata negligenza o inefficienza della struttura o della violazione delle normeย statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione delle direttive emanate dallโorgano superiore.
Competente ad irrogare la sanzione รจ il Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per lโesecuzione delย provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.
Articolo 37 โ Espulsione
Per i casi previsti dallโarticolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole siย procede con la sanzione dellโespulsione dal N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI.
La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dellโiscritto รจ del Collegio Nazionale dei Probiviri. Allaย notifica per lโesecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.
Articolo 38 โ Scioglimento degli organi direttivi delle strutture
Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali รจ disposto a seguito di accertata, grave e persistenteย inefficienza di una struttura periferica del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI o la grave violazioneย di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento siaย reiterato o abbia comportato pregiudizio al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI. Il Segretarioย Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta delย provvedimento dello scioglimento dellโorgano della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 10 giorni dallaย richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere allโesecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale deiย Probiviri.
Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento รจ adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteriaย Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri,ย cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.
Articolo 39 โ Commissariamento della struttura sindacale
Il Commissariamento delle strutture territoriali รจ disposto per gli organi nei cui confronti รจ stata applicata laย sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.
Spetta al Segretario Generale provvedere allโesecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale deiย Probiviri, nonchรฉ la nomina di uno o piรน responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.
La gestione commissariale non puรฒ avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi.ย Dovrร quindi essere svolto un Congresso Straordinario.
Il Commissariamento temporaneo non derivante da violazioni si puรฒ determinare in caso di:
- a) Sfiducia da parte di almeno i 2/3 dei componenti della segreteria (Regionale/Provinciale) o da parte delย Consiglio;
- b) Decadenza contemporanea del Segretario Generale e del Segretario Generale Aggiuntoย (Nazionale/Regionale/Provinciale).
In relazione al comma 4 lett. a) e b), per le segreterie Regionali e Provinciali la Segreteria Nazionale procede comeย da comma 2, mentre per la Segreteria Nazionale, il Presidente assume la funzione di Commissario straordinario conย la funzione di avviare le procedure per la fase congressuale.
Articolo 40 โ Ricorsi
Il diritto della difesa nellโambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare รจ assicurato tramite la previaย contestazione formale degli addebiti, la facoltร di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e diย essere sentiti personalmente.
Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed รจ proponibile entro trenta giorni:
- a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale.
Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi, verso i quali provvedimentiย pende ricorso, lโattivitร sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, รจ sospesa fino ad un termine massimo di 90ย giorni, trascorso il quale, il Collegio Nazionale dei Probiviri potrร , valutando il ricorso, riabilitare la carica o avviareย la procedura di cui allโart. 37.
In caso di seconda istanza al Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri avvierร le procedure di cuiย allโart. 37 solo dopo aver acquisito gli esiti del ricorso al Consiglio Nazionale. In tal caso i termini di sospensione siย protraggono di gg. 20 dalla data di riunione del Consiglio Nazionale.
Articolo 41 โ Sanzioni per gli organi direttivi centrali
- Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.
- Lo stato dโaccusa, di uno o piรน membri di cui al primo punto, รจ proponibile a maggioranza del Direttivo Nazionale.
- Il ricorso, avverso lo stato dโaccusa, รจ ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.
TITOLO IX - Quota Associativa, Gestione e Responsabilitร amministrativa
Articolo 42 โ Quota associativa e sua ripartizione
Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI รจ finanziato dalle sole quote associative da versareย esclusivamente con delega sindacale e con le attivitร di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioniย previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il Direttivo Nazionale stabilisce la quota associativa e laย misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale, oppure il Consiglio Nazionale qualoraย venga stabilita la ripartizione anche a livello provinciale.
Qualora nellโambito provinciale o regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino aย quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, siย provvede con iscrizione nella contabilitร della Segreteria Nazionale.
Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dallโimposta di bollo e dallaย registrazione, a favore del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, per la riscossione di una quotaย mensile della retribuzione, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale. Resta fermo il disposto dellโarticolo 70ย del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.ย 180.
La delega ha validitร dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e siย intende tacitamente rinnovata se non รจ revocata dallโinteressato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deveย essere trasmessa, in forma scritta, allโAmministrazione e alla Segreteria nazionale.
Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI predispone annualmente il rendiconto preventivo, entro il 31ย dicembre dellโanno precedente a quello cui lโesercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro ilย 30 aprile dellโanno successivo; entrambi sono approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieciย giorni dalla loro approvazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del N.S.C. โ NUOVOย SINDACATO CARABINIERI.
Articolo 43 โ Responsabilitร amministrativa
I componenti degli organismi centrali e periferici del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI cheย gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente eย personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. Allโassolvimento degli impegni assunti daย detti responsabili, anche se a nome e per conto del N.S.C., non si puรฒ provvedere a sanare lโobbligazione conย lโutilizzo di qualsivoglia bene o fondo del N.S.C..
Qualsiasi azione giurisdizionale puรฒ essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta dellaย Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, per accertare la corretta gestione eย utilizzo dei fondi del N.S.C., puรฒ disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle struttureย periferiche.
TITOLO X - Disposizioni Finali
Articolo 44 โ Disposizioni sul patrimonio
In ottemperanza a quanto previsto dallโarticolo 111, comma 4 โ quinques, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e delย Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:
- a) durante la vita del N.S.C., รจ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioneย nonchรฉ fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dallaย legge;
- b) in caso di scioglimento del N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI, a qualunque causa essoย sia dovuto, รจ fatto obbligo di devolvere il patrimonio del N.S.C. stesso, ad altra struttura sindacale conย finalitร analoghe o a fini di pubblica utilitร , salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentitoย lโorganismo di controllo previsto dallโarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c) il contributo associativo รจ intrasmissibile e non รจ rivalutabile nรฉ restituibile. Le modifiche al presenteย Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi deiย votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.
- Il N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI non persegue scopi di lucro.
Articolo 45 - Gratuitร delle cariche
- Tutte le cariche in seno al N.S.C. โ NUOVO SINDACATO CARABINIERI sono ricoperte a titolo gratuito.
Articolo 46 - Norma finale
ร fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del N.S.C. โ NUOVO SINDACATOย CARABINIERI di rispettare il presente statuto e di garantire la democraticitร e lโassoluta legalitร di ogni attivitร ย svolta in nome e per conto dellโassociazione medesima.
- Ogni modifica statutaria รจ comunicata al Ministero della difesa, che ne valuta la conformitร ai requisiti previsti.
- Per quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46 e nei relativi regolamenti di attuazione.
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Documentazione Rendicontale annuale
In questa sezione sono disponibili i bilanci e i rendiconti annuali dell’Associazione. Questi documenti offrono una panoramica dettagliata delle entrate e delle uscite, evidenziando l’impegno dell’Associazione nella gestione trasparente delle risorse.
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